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SONO DOVUTI GLI INDENNIZZI IN CASO DI RITARDO DI ALLACCIO DI UNA LINEA TELEFONICA


Il Giudice di Pace di Latina, con la Sentenza nr.389/22 del 19/5/2022 ha accolto la richiesta di indennizzo avanzata da un utente di Latina che, per diversi giorni, è rimasto senza collegamento telefonico e dati dopo aver richiesto la migrazione dal vecchio gestore al nuovo.

Dopo aver avuto assicurazioni aveva stipulato il contratto con la società.

Dopo pochi giorni il distacco del vecchio gestore e la linea, che doveva essere attivata in contemporanea dal nuovo gestore, rimaneva senza alcun segnale.

A nulla erano valse le richieste effettuate al call center che pur rassicurando sull’immediata risoluzione del problema non aveva adempiuto a quanto più volte richiesto.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione si concludeva negativamente in quanto la Soc. Fastweb sosteneva di aver rispettato i tempi contrattualmente previsti per l’allaccio e per la consegna del MODEM.

Dinanzi al GdP tale tesi non è stata accolta. La normativa emanata da AGCOM in tema di passaggi tra operatori delle linee prevede espressamente che il cliente che ha richiesto la migrazione non deve subire disservizi e i due operatori (sia il cedente che colui che acquisisce l’utenza) devono cooperare perché non vi sia disservizio, coordinarsi ed evitare che il cliente rimanga disservito se non per il tempo tecnico necessrio al passaggio della linea.

Nel corso di giudizio si accertava che il modem era stato consegnato solo 15 giorni dopo la data di attivazione della linea e pertanto il giudice di Pace ha stabilito che la mancata consegna del modem comportava l'impossibilità di utilizzare la linea e di utilizzare i servizi che l'utente aveva richiesto e peri quali sarebbe poi stata emessa la fattura.

Il giudice di pace ha inoltre affermato che non può considerarsi responsabile la Telecom Italia gestore unico della rete, così come aveva tentato di far accertare per i ritardi nell'attivazione della linea. in quanto la stessa Fastweb avrebbe potuto poi successivamente agire in rivalsa e perché il cliente aveva il rapporto contrattuale esclusivamente con Fastweb.

Di qui la condanna agli indennizzi contrattualmente stabiliti ed alle spese legali sopportate dall’utente.

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